Un uomo, inizialmente accusato di tentato furto per aver forzato un'auto, viene poi condannato per danneggiamento. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna perché l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, non era stata correttamente descritta nell'accusa. Di conseguenza, il fatto è stato classificato come danneggiamento non aggravato. Questo reato, a seguito di una recente riforma, è punibile solo su querela della persona offesa. In assenza di querela, il fatto non è più previsto dalla legge come reato e l'imputato è stato definitivamente assolto.
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