Un cittadino, equiparato a vittima del dovere per un'invalidità contratta in servizio, ha richiesto il rimborso delle tasse sulla pensione derivante da una successiva attività lavorativa ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo che l'agevolazione riguardi solo la pensione di privilegio legata all'evento lesivo e non qualsiasi reddito pensionistico. Dopo che i giudici di merito avevano dato ragione al contribuente dichiarando inammissibile l'appello del Fisco, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che l'appello dell'Agenzia era ammissibile e chiaro nell'esporre le proprie ragioni. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria per un nuovo esame sul merito della spettanza dell'esenzione IRPEF vittime del dovere.
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