Un ente gestore di edilizia residenziale pubblica ha impugnato il diniego di rimborso relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2012. La tesi difensiva sosteneva la spettanza dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali, in quanto privi di finalità produttiva di reddito. Dopo le sentenze sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, l'ente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, a fronte di un orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato in senso contrario, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando l'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia.
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