Un ente religioso chiede l'esenzione ICI per un immobile destinato a residenza dei padri e ad attività di catechesi. Il Comune, dopo aver emesso l'avviso di accertamento, lo annulla parzialmente in autotutela, riconoscendo di fatto il diritto all'agevolazione. La Cassazione stabilisce un principio chiave: questo annullamento parziale costituisce una prova sufficiente per l'esenzione ICI enti religiosi, sollevando il contribuente dal dover fornire ulteriori dimostrazioni. La Corte chiarisce anche che una nuova rendita catastale, una volta notificata, si applica anche alle annualità precedenti ancora accertabili. La causa viene rinviata al giudice di secondo grado per decidere su altri aspetti della controversia.
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