Un'Azienda di Trasporto Aereo, in Amministrazione Straordinaria, ha cercato di recuperare pagamenti fatti a un Gestore Aeroportuale prima della procedura concorsuale, tramite un'azione di revocatoria fallimentare. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, riconoscendo l'esenzione da revocatoria per i pagamenti. La Suprema Corte ha confermato questa decisione. Ha ritenuto che i pagamenti rientrassero in una speciale esenzione prevista da un decreto legge del 2008, finalizzato a garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo. La norma, sebbene specifica, non è stata ritenuta incostituzionale, poiché mirava a un interesse pubblico.
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