Un promissario acquirente ha richiesto l'esecuzione specifica contratto preliminare per il trasferimento di un immobile. I venditori, tuttavia, non avevano prodotto le necessarie dichiarazioni di conformità urbanistica e catastale. Questi documenti sono stati presentati solo nel corso del giudizio di appello. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale produzione tardiva è legittima. La conformità urbanistica, infatti, non è un presupposto della domanda (che deve esistere da subito), ma una condizione dell'azione, che può essere soddisfatta in qualsiasi momento prima della decisione finale. Di conseguenza, il ricorso dell'acquirente è stato respinto e la vendita forzata confermata.
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