La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di esecuzione esattoriale, il potere di sospendere la vendita spetta esclusivamente all'autorità amministrativa e non al giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, il concessionario aveva proceduto alla vendita di un immobile nonostante l'ordine di sospensione emesso dall'ente creditore, rimettendo erroneamente la decisione al giudice. La Suprema Corte ha chiarito che tale condotta costituisce un illecito civile, poiché l'obbligo di obbedire alla sospensione amministrativa è assoluto. La decisione del giudice non interrompe il nesso causale, rendendo il concessionario responsabile per i danni arrecati ai debitori.
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