Un individuo è stato condannato per truffa e furto aggravato dopo aver rifornito carburante senza pagare in due occasioni. Il Tribunale ha escluso la recidiva, nonostante un precedente penale per un reato simile. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza, contestando l'omessa motivazione sull'esclusione della recidiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che l'esclusione della recidiva facoltativa può essere motivata anche implicitamente, se il giudice ha valutato l'insussistenza della riprovevolezza della condotta e della pericolosità del soggetto. La decisione del Tribunale è stata quindi confermata.
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