Un dipendente pubblico, trasferito tramite mobilità volontaria con contratto part-time, ha chiesto la conversione del rapporto a tempo pieno. Dopo il rigetto nei gradi di merito e in Cassazione, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, lamentando un presunto errore di fatto commesso dai giudici di legittimità nella lettura dei documenti e dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la domanda. I giudici hanno chiarito che l'errore revocatorio consiste esclusivamente in una svista materiale o in una falsa percezione visiva di un fatto incontestabile. Al contrario, l'interpretazione degli atti processuali e la valutazione delle prove costituiscono attività di giudizio. Di conseguenza, l'eventuale errore di valutazione non può essere corretto con la revocazione, ma rappresenta un errore di giudizio non sindacabile in questa sede. Il lavoratore perde il ricorso ed è condannato al pagamento del doppio contributo unificato.
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