La Cassazione ha stabilito che l'aggiunta di un subalterno immobiliare a un decreto di confisca, inizialmente omesso, rientra nella procedura di correzione errore materiale e non modifica la sostanza della decisione. Il caso riguardava un immobile confiscato in cui una parte (subalterno 4) non era stata esplicitamente menzionata. Il Tribunale ha poi corretto l'atto, includendola. Secondo la Suprema Corte, la correzione è legittima se l'intenzione originaria di confiscare l'intero complesso immobiliare emerge chiaramente da altri atti, come il rogito notarile di acquisto. L'omissione è stata quindi considerata una mera incompletezza formale, la cui rettifica non ha alterato la volontà iniziale del giudice, ma l'ha solo specificata meglio.
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