La Cassazione affronta un caso di sanzione per scarichi industriali non conformi. L'ordinanza-ingiunzione, emessa a carico del legale rappresentante, indicava una ragione sociale errata a causa della confondibilità con un'altra società. Il legale rappresentante ha impugnato l'atto, ritenendolo nullo. La Corte ha respinto il ricorso, qualificando l'inesattezza come un semplice errore materiale. Ha stabilito che la **responsabilità solidale persona giuridica** rende l'amministratore, quale autore materiale della violazione, pienamente responsabile. La sanzione resta valida nei suoi confronti, indipendentemente dall'errore formale sull'identità della società coobbligata, poiché la violazione era inequivocabilmente riconducibile al suo operato e allo stabilimento da lui gestito.
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