Il Comune espropria illegittimamente un'area per edilizia popolare. Dopo l'annullamento dell'esproprio, il Comune utilizza l'acquisizione sanante per trasferire gli alloggi agli assegnatari, pretendendo da questi il rimborso del risarcimento pagato al proprietario. Gli assegnatari impugnano la delibera davanti al TAR, che accoglie parzialmente il ricorso. In appello, il Consiglio di Stato riforma la decisione, condannando gli assegnatari al rimborso. Questi ultimi ricorrono in Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce che si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione: avendo il TAR deciso nel merito senza che la giurisdizione fosse contestata, la questione non può più essere sollevata. Inoltre, l'attore che ha adito un giudice non può poi contestarne la giurisdizione dopo aver perso nel merito.
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