Il caso riguarda il ricorso per revocazione proposto da un richiedente asilo contro la decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso. La dichiarazione di inammissibilità era dovuta al difetto di una valida procura speciale alle liti. Il difensore, infatti, aveva solo autenticato la firma senza certificare espressamente che il rilascio fosse successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla legge. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso per revocazione, chiarendo che la contestazione del ricorrente riguardava un errore di giudizio (interpretazione delle norme) e non un errore di fatto (svista percettiva). Di conseguenza, il richiedente asilo perde la causa e viene condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Continua »