Il caso nasce dalla richiesta di nullità di contratti assicurativi sottoscritti con firma apocrifa tramite un promotore finanziario. Il Tribunale dichiara la nullità, condannando l'istituto alla restituzione dei premi e al risarcimento dei danni. In appello, il risarcimento viene ridotto per evitare un doppio pagamento delle stesse somme e per carenze probatorie della danneggiata. Dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, la risparmiatrice propone un ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte sia incorsa in un errore di fatto nella lettura dei motivi di ricorso e nella quantificazione del danno. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, stabilendo che le censure sollevate non riguardano una svista percettiva (errore di fatto), bensì una contestazione sull'interpretazione giuridica effettuata dai giudici, configurando un errore di diritto non sindacabile tramite revocazione. Di conseguenza, la ricorrente perde il giudizio e viene condannata alle spese.
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