Tre soggetti sono stati condannati per il reato di trasporto illecito di rifiuti, avendo raccolto e smaltito materiale pericoloso, tra cui batterie al piombo ed elementi di veicoli esausti, senza le adeguate autorizzazioni ambientali. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione invocando la propria buona fede. In particolare, due di loro hanno sostenuto che il possesso di una licenza per il commercio ambulante di rottami ferrosi fosse sufficiente a giustificare il trasporto. Il terzo imputato ha invece lamentato di non essere a conoscenza della mancanza dei titoli abilitativi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, precisando che gli operatori hanno il dovere di verificare le autorizzazioni necessarie e che la licenza per ferri generici non copre i rifiuti speciali e pericolosi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla Cassa delle Ammende.
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