Un contribuente riceve un avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate, in un secondo momento, procede a uno sgravio parziale e chiede la cessazione parziale della materia del contendere. La Commissione Tributaria, tuttavia, dichiara erroneamente la cessazione totale. L'Agenzia ricorre per revocazione lamentando un errore di fatto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, affermando che la svista percettiva del giudice su una richiesta esplicita della parte costituisce un errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza, e rinvia il caso per un nuovo esame.
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