Gli eredi di un farmacista defunto hanno ottenuto l'autorizzazione comunale per cedere la farmacia. Un'altra farmacista ha impugnato questa decisione, sostenendo il mancato rispetto dei termini legali per la successione e il trasferimento. I giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno annullato l'autorizzazione, valutando incidentalmente l'accettazione dell'eredità e la tempestività della dichiarazione di successione. Gli eredi hanno presentato ricorso in Cassazione, lamentando un **eccesso di potere giurisdizionale** da parte dei giudici amministrativi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la valutazione di questioni civili (come l'accettazione dell'eredità) da parte del giudice amministrativo, se fatta solo per verificare la legittimità di un atto amministrativo e senza efficacia di giudicato, rientra nella sua legittima *cognizione incidentale* e non costituisce un **eccesso di potere giurisdizionale**.
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