Una Contribuente ha impugnato un accertamento tributario per IVA, IRPEF e IRAP, basato sugli studi di settore, oltre a sanzioni e interessi. Dopo un parziale accoglimento in appello, che annullava solo le sanzioni, la Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Ha sollevato diverse questioni, tra cui vizi di motivazione dell'accertamento, irregolarità procedurali durante la verifica e l'asserita incostituzionalità degli studi di settore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando la maggior parte dei motivi inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. La Corte ha anche ribadito la legittimità costituzionale degli studi di settore e la validità della delega di firma dell'atto impositivo nel caso specifico.
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