Una società di servizi ha impugnato quattro avvisi di liquidazione per imposta di registro su decreti ingiuntivi, lamentando la nullità per carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un avviso di liquidazione è legittimo se, pur non allegando l'atto tassato, ne riporta gli elementi essenziali (data, numero, autorità emittente) che ne consentono una facile individuazione da parte del contribuente, garantendo così il diritto di difesa.
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