Un ex dipendente di un istituto bancario, poi transitato a un'altra società per la cessazione del servizio esattoriale, chiedeva il pagamento dell'integrazione pensionistica aziendale prevista da un accordo collettivo del 1985. La banca rifiutava l'erogazione, sostenendo che il beneficio spettasse solo a chi era ancora suo dipendente al momento del pensionamento. La Corte d'Appello accoglieva la domanda del lavoratore, ritenendo che il requisito anagrafico potesse maturare anche successivamente, purché l'anzianità di servizio minima fosse stata maturata presso la banca. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della banca. La Suprema Corte ha stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che l'integrazione pensionistica aziendale spetta anche a chi ha cambiato datore di lavoro, se i requisiti di servizio erano già stati perfezionati in origine.
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