Un erede ha impugnato una cartella di pagamento notificata all'ultimo domicilio del padre, deceduto due anni prima. Sosteneva che l'Agenzia delle Entrate, a conoscenza del decesso tramite la dichiarazione di successione, avrebbe dovuto notificare l'atto a lui personalmente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che in assenza della specifica comunicazione del decesso prevista dalla legge, la notifica eredi presso l'ultimo domicilio del defunto è legittima. L'eventuale nullità è comunque sanata dall'impugnazione dell'erede, che dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
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