Un'inquilina di un alloggio popolare, pur pagando regolarmente il canone, si ritrova senza ascensore e luce nelle scale a causa della morosità di altri condomini. Fa causa all'ente proprietario, ma la Cassazione nega la responsabilità ente gestore edilizia pubblica. I giudici stabiliscono che, in regime di 'autogestione' dei servizi, l'ente non è tenuto a farsi carico dei debiti altrui né a garantire i servizi all'inquilino virtuoso. La sospensione della fornitura elettrica non deriva da un difetto di manutenzione imputabile all'ente, ma dall'inadempimento di terzi (gli altri inquilini). Di conseguenza, la richiesta di riattivazione e risarcimento dell'inquilina viene respinta.
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