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Equa Riparazione — Anno 2022

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207 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Equa Riparazione

Provvedimenti

Equa riparazione: risarcimento ridotto e calcolo dei tempi
Tre cittadini hanno richiesto l'equa riparazione allo Stato per l'eccessiva durata di un processo penale nel quale si erano costituiti parte civile. La Corte di Appello ha riconosciuto l'indennizzo calcolandolo soltanto per gli anni eccedenti la durata ragionevole del processo e a partire dalla formale costituzione in giudizio. I cittadini hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il calcolo dovesse partire dalla presentazione della denuncia e seguire parametri europei piu favorevoli. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I giudici hanno confermato la legittimita dei criteri italiani, ribadendo che il processo penale rileva per la persona offesa solo dal momento della costituzione di parte civile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Ingiusta detenzione: niente risarcimento per chi frequenta i boss
Un cittadino chiede il risarcimento per ingiusta detenzione dopo essere stato assolto dal reato di associazione mafiosa, per il quale aveva trascorso quasi cinque anni in carcere. La Corte di Cassazione respinge la richiesta. I giudici evidenziano che l'uomo ha mantenuto rapporti ambigui con un noto esponente della criminalita organizzata, parlando con lui di vicende sospette intercettate dalle forze dell'ordine. Questi comportamenti, pur non costituendo reato, rappresentano una colpa grave. L'imputato ha infatti creato con la propria imprudenza un'apparenza di colpevolezza che ha spinto i magistrati ad arrestarlo. Pertanto, l'ingiusta detenzione non da diritto all'indennizzo se causata da condotte superficiali del richiedente.
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Ingiusta detenzione: il silenzio non cancella il risarcimento
Un migrante, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, viene assolto con formula piena dopo oltre un anno di custodia cautelare in carcere. La Corte d'Appello nega l'indennizzo per ingiusta detenzione, ritenendo che le sue dichiarazioni incomplete e contraddittorie avessero ostacolato le indagini. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del migrante, stabilendo che la semplice incompletezza delle informazioni fornite o il silenzio parziale non costituiscono condotta ostativa, a meno che non si tratti di un vero e proprio depistaggio intenzionale. La decisione viene annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Assolto ma senza risarcimento: i legami e l’ingiusta detenzione
Il Ricorrente, dopo essere stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa, ha richiesto l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in carcere per quasi tre anni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della condotta del Ricorrente, caratterizzata da assidue frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata e intercettazioni dal contenuto ambiguo. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che tali comportamenti, pur non costituendo reato, hanno creato una falsa apparenza di colpevolezza. Questo atteggiamento gravemente colposo ha tratto in inganno l'autorità giudiziaria, escludendo così il diritto al risarcimento.
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Ingiusta detenzione: niente indennizzo se frequenti i criminali
Un cittadino, dopo essere stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa, richiede l'indennizzo per ingiusta detenzione per i cinque anni trascorsi in custodia cautelare. La Corte d'Appello rigetta la domanda, ravvisando una colpa grave del richiedente a causa delle sue frequentazioni assidue con esponenti della criminalità locale e di comportamenti ambigui, come la consegna di denaro. La Corte di Cassazione conferma il rigetto, stabilendo che le relazioni strette e imprudenti con soggetti malavitosi escludono il diritto alla riparazione. Il principio di autoresponsabilità impedisce l'indennizzo se la condotta del soggetto ha creato una falsa apparenza di colpevolezza, traendo in inganno i giudici. L'interessato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Assolto ma senza risarcimento: i limiti dell’ingiusta detenzione
Il Trasportatore, dopo essere stato assolto dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha chiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione a causa del periodo trascorso in custodia cautelare. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che l'uomo avesse tenuto una condotta gravemente colposa, avendo partecipato consapevolmente a un sistema di trasporti anomalo e sospetto. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il giudice dell'indennizzo può valutare autonomamente i fatti. Se il comportamento dell'indagato, pur non costituendo reato, è così imprudente da trarre in inganno l'autorità giudiziaria e provocare l'arresto, il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione viene perso.
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Equa riparazione: Ministero perde il ricorso sulle spese legali
Un cittadino ha ottenuto un indennizzo per equa riparazione a causa della durata eccessiva di una causa civile. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione sostenendo che la riassunzione del processo fosse tardiva, poiché il difensore del cittadino era stato temporaneamente sospeso dall'albo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, chiarendo che in caso di sospensione temporanea dell'avvocato, il termine per riassumere il giudizio decorre solo dalla fine del periodo di sospensione e non richiede una nuova procura. La Suprema Corte ha inoltre accolto il ricorso del cittadino sull'insufficienza delle spese legali liquidate, aumentandole nel rispetto dei minimi tariffari inderogabili.
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Equa riparazione: no all’indennizzo se il processo è sospeso
Tre cittadini, assolti in un processo penale durato diversi anni, hanno richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda escludendo dal calcolo il lungo periodo in cui il processo penale era rimasto sospeso in attesa della definizione di una causa civile collegata. I cittadini hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sospensione non dovesse essere sottratta poiché loro non erano parti in quel giudizio civile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, per legge, i periodi di sospensione del processo vanno sempre esclusi dal computo della durata ragionevole, indipendentemente dal fatto che i soggetti fossero o meno parti nella causa civile pregiudicante.
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Equa riparazione: revocazione e termini scaduti per il ricorso
Una cittadina ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo esecutivo immobiliare. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda perché presentata oltre il termine di sei mesi dalla sentenza di Cassazione del 2015. La ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla successiva decisione sulla revocazione del 2018. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la pendenza del giudizio di revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza principale. Di conseguenza, il termine per chiedere l'equa riparazione decorre inderogabilmente dal deposito della sentenza di legittimità originaria, rendendo tardiva la richiesta della cittadina.
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Equa riparazione Legge Pinto: risarcito anche senza i verbali
Un professionista ha chiesto allo Stato l'equa riparazione Legge Pinto a causa della durata eccessiva di un processo amministrativo durato oltre dodici anni. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, sostenendo che il richiedente non avesse depositato tutti i verbali d'udienza per dimostrare la colpa del sistema giudiziario. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che il danno morale da processo lento si presume sempre. Non spetta al cittadino dimostrare la colpa dello Stato o produrre l'intero fascicolo, ma è l'amministrazione pubblica a dover provare il contrario. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Equa riparazione: perché l’accordo privato cancella l’indennizzo
Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di una causa civile durata oltre otto anni. Il tribunale ha dichiarato estinto quel processo per inattività, poiché le parti avevano raggiunto un accordo privato (transazione) e non si erano più presentate in udienza. La Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta di indennizzo. La legge stabilisce infatti che, se una causa si estingue per inattività o abbandono, si presume che le parti non abbiano subito alcun danno morale da ritardo. Il Cittadino non è riuscito a dimostrare il contrario, cioè di aver sofferto concretamente per la lentezza della giustizia prima dell'accordo. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il negato risarcimento.
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Equa riparazione: spese ridotte se contesti solo la parcella
Un cittadino ha chiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di un processo. Il giudice ha concesso l'indennizzo ma ha liquidato spese legali molto basse (250 euro), applicando le tariffe dei procedimenti monitori. Il cittadino ha fatto opposizione contestando solo le spese. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione e lo ha condannato a pagare oltre mille euro di spese basandosi sull'intero valore dell'indennizzo. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha confermato che per la prima fase si applicano le tariffe dei procedimenti monitori, ma ha stabilito che per la fase di opposizione il valore della causa deve essere calcolato solo sull'importo delle spese contestate (510 euro) e non sull'intero indennizzo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Irragionevole durata del processo: no indennizzo se la abbandoni
Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da un cittadino per l'irragionevole durata del processo presupposto, estinto in appello per mancata comparizione delle parti. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda applicando la presunzione di insussistenza del danno. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale presunzione non si applichi all'estinzione per mancata comparizione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'estinzione per mancata comparizione equivale a inattività e dimostra disinteresse per la causa. Di conseguenza, in assenza di prova contraria del danno, l'indennizzo non spetta.
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Equa riparazione: no al risarcimento per i ritardi del notaio
Un creditore ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva della procedura di liquidazione di un'eredità con beneficio di inventario. Il ricorrente pretendeva che il calcolo del ritardo partisse dal momento del deposito della sua dichiarazione di credito davanti al notaio. La Corte d'Appello ha invece calcolato il tempo solo a partire dall'avvio della fase giudiziale dinanzi al tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la fase iniziale di presentazione dei crediti al notaio ha natura amministrativa e non contenziosa. Di conseguenza, l'equa riparazione non si applica a questa fase preliminare, ma solo a quella propriamente giurisdizionale avviata davanti al giudice.
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Equa riparazione: processo lento ma indennizzo ridotto
Il caso riguarda un Cittadino che ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente processo. La Corte d'Appello ha liquidato un indennizzo di 2.000 euro, applicando un moltiplicatore annuo di 400 euro, e ha calcolato le spese legali secondo le tariffe dei procedimenti monitori, escludendo la maggiorazione per il deposito telematico. Il Cittadino ha fatto ricorso in Cassazione contestando l'importo dell'indennizzo e il calcolo delle spese legali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la quantificazione dell'indennizzo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Inoltre, per la fase iniziale della procedura si applicano le tariffe dei procedimenti monitori e l'aumento per il deposito telematico non è automatico, ma dipende dalla complessità dell'atto. Il Cittadino è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Equa riparazione: risarcimento irrisorio annullato in Cassazione
Il Ricorrente ha richiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole di un precedente processo. La Corte d'Appello ha riconosciuto il ritardo di tre anni, ma ha liquidato un indennizzo di soli 750 euro complessivi (250 euro all'anno), ritenendo la causa di natura minimale. Il Ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione retroattiva di limiti economici introdotti da una legge successiva alla sua domanda. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che le nuove norme restrittive non si applicano retroattivamente. Inoltre, la Corte ha chiarito che un indennizzo di soli 250 euro all'anno è irrisorio e non garantisce un serio ristoro per il patema d'animo subito. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova quantificazione.
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Liquidazione delle spese legali: tariffe ridotte per la Legge Pinto
I Ricorrenti hanno richiesto l'indennizzo per la durata irragionevole di un processo. Il magistrato ha liquidato l'indennizzo e le spese di difesa. I Ricorrenti hanno proposto opposizione, sostenendo che la liquidazione delle spese legali della fase monitoria dovesse seguire le tabelle dei giudizi contenziosi e non quelle dei procedimenti monitori. La Corte d'Appello ha respinto l'opposizione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che la fase monitoria dell'equa riparazione è priva di contraddittorio e va liquidata secondo la Tabella 8 del D.M. n. 55/2014, mentre solo l'opposizione introduce una fase contenziosa regolata dalla Tabella 12. Di conseguenza, i Ricorrenti hanno perso il ricorso e non hanno ottenuto l'aumento delle spese legali richiesto.
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Equa riparazione: il cittadino vince contro i ritardi dello Stato
Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo penale, in cui si era costituito parte civile, e del successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto un indennizzo parziale, considerando ragionevole una durata di tre anni per la fase civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, stabilendo che il giudizio civile di liquidazione costituisce la prosecuzione di quello penale e che la sua durata ragionevole deve essere di regola pari a un solo anno. Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione della Giustizia, confermando che la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione. La causa è stata rinviata per un nuovo calcolo dell'indennizzo.
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Equa riparazione: la Cassazione taglia i tempi della burocrazia
Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione avanzata da una cittadina per l'irragionevole durata di un precedente giudizio Pinto e del successivo giudizio di ottemperanza. La Corte d'Appello aveva calcolato la durata ragionevole del processo presupposto in un anno e sei mesi, aggiungendo indebitamente il termine di sei mesi concesso allo Stato per pagare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina, stabilendo che la durata ragionevole di un processo di equa riparazione di primo grado è di un solo anno. I giudici hanno chiarito che la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate in modo unitario, ma dal computo va escluso il tempo intercorso tra la fine del primo giudizio e l'inizio dell'ottemperanza. La decisione è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo calcolo dell'indennizzo.
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Liquidazione delle spese giudiziali: stop ai costi eccessivi
Un cittadino ha ottenuto un indennizzo per la durata eccessiva di un processo, ma ha contestato la liquidazione delle spese giudiziali della fase monitoria, ritenendole troppo basse, e quelle della fase di opposizione, ritenendole eccessive rispetto al valore reale della lite. La Corte di Cassazione ha stabilito che per la fase iniziale si applicano correttamente le tariffe dei procedimenti monitori, confermando i 250 euro liquidati. Tuttavia, ha accolto il ricorso riguardo alle spese della fase di opposizione: poiché il valore effettivo della disputa era di soli 260 euro, la liquidazione di oltre mille euro a favore del Ministero era errata. La Corte ha quindi rideterminato le spese di opposizione in 286 euro.
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