Un gruppo di cittadini ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo iniziato nel 1999 davanti al TAR e conclusosi solo nel 2018 davanti al Consiglio di Stato. La Corte d'Appello ha riconosciuto il ritardo di quasi quattordici anni, liquidando a ciascuno 2.500 euro. I cittadini hanno fatto ricorso in Cassazione, ritenendo l'indennizzo irrisorio e contestando il calcolo del moltiplicatore annuo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la determinazione della somma spetta al giudice di merito. La riduzione del moltiplicatore era giustificata dal numero elevato di parti e dal limite del valore della causa originaria, come previsto dalla legge. Di conseguenza, i cittadini perdono il ricorso e non ottengono alcun aumento dell'indennizzo già stabilito.
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