Un gruppo di ex appartenenti alle forze dell'ordine ha richiesto l'equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato nel 1995. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché, già dal 1997, la giurisprudenza aveva chiarito l'infondatezza delle loro pretese. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che chi promuove una causa sapendo di avere torto, o continua a farlo dopo che la giurisprudenza si è consolidata in senso sfavorevole, non ha diritto ad alcun indennizzo. L'assenza di una reale incertezza esclude infatti il patema d'animo, elemento indispensabile per ottenere il risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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