La Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale sul termine di decadenza per l'equa riparazione. Se un cittadino, per ottenere il pagamento di un indennizzo, avvia una procedura esecutiva che non va a buon fine e ne avvia una seconda di tipo diverso (giudizio di ottemperanza), il termine di sei mesi per chiedere un ulteriore risarcimento per questo nuovo ritardo non parte dalla fine del primo tentativo fallito. Il 'dies a quo' (giorno di partenza) del termine di decadenza scatta solo dal momento in cui il creditore ottiene il concreto e definitivo soddisfacimento del suo diritto, ovvero quando viene effettivamente pagato. La sentenza, tuttavia, ha anche specificato che per i ritardi nel giudizio di ottemperanza, il ministero competente non è quello della Giustizia, ma quello dell'Economia e delle Finanze.
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