Un'ordinanza della Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del rappresentante legale di un'associazione sportiva, condannato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha stabilito che la prova del reato può basarsi su un apparato argomentativo logico e coerente, fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come la cessazione dell'attività del fornitore o la totale difformità tra le fatture utilizzate e quelle registrate dall'emittente. La Cassazione ha ribadito di non poter riesaminare il merito dei fatti, ma solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
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