Un correntista ha citato in giudizio una banca contestando l'applicazione di interessi illegittimi sul proprio conto corrente. Il tribunale ha accertato un credito a favore del cliente, ma la Corte d'Appello ha negato la rivalutazione monetaria, ritenendo la richiesta tardiva e non provata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del correntista, stabilendo che la domanda di risarcimento del maggior danno era stata formulata tempestivamente nell'atto di citazione. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., opera una presunzione basata sul rendimento dei titoli di Stato rispetto al tasso d'interesse legale, senza che il creditore debba fornire prove specifiche sul concreto impiego del denaro, salvo che non richieda una somma superiore. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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