Una società holding ha impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato, contestando il recupero di somme derivanti da oneri detraibili non correttamente esposti in dichiarazione. Mentre i primi motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, la Suprema Corte ha accolto il terzo motivo riguardante la emendabilità dichiarazione. Il giudice ha stabilito che il contribuente può sempre far valere errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione dei redditi in sede di impugnazione della cartella di pagamento, poiché il prelievo fiscale deve sempre rispettare il principio di effettiva capacità contributiva, indipendentemente dai termini per la presentazione di dichiarazioni integrative.
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