Un rivenditore di motocicli ha chiesto il risarcimento dei danni alla società produttrice a causa del sequestro di alcuni ciclomotori, causato da un difetto di fabbricazione nei numeri di telaio. Dopo il rigetto nei primi gradi di giudizio, il rivenditore ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la notifica del ricorso è stata inizialmente inviata a un indirizzo errato per un errore dell'avvocato, e la seconda notifica corretta è avvenuta oltre i sessanta giorni previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto dei termini di impugnazione. L'errore sull'indirizzo del destinatario, infatti, è imputabile al notificante e non giustifica il ritardo, determinando il passaggio in giudicato della sentenza precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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