Un imputato, precedentemente condannato per appropriazione indebita, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche effettuate al difensore anziché al domicilio eletto. Tuttavia, prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, confermando che la rinuncia al ricorso preclude ogni ulteriore esame dei motivi di doglianza.
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