Un Lavoratore ha presentato ricorso contro una condanna per il delitto di evasione, contestando l'illogicità della motivazione, la mancata applicazione dell'Art. 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in Cassazione. Ha ritenuto i motivi generici e indeterminati, volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati. La Corte ha ribadito il principio secondo cui i ricorsi che ripropongono argomenti già ritenuti infondati, senza specifiche critiche, sono inammissibili. Il Lavoratore è stato condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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