Un automobilista, trovato in evidente stato di ebbrezza a bordo della propria auto, si è opposto alla richiesta dei Carabinieri di sottoporsi all'esame dell'etilometro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rifiuto dell'alcoltest. I giudici hanno chiarito che il rifiuto non deve per forza essere espresso a parole, ma può derivare anche da un comportamento concludente o elusivo. Inoltre, lo stato di ubriachezza volontaria non esclude la responsabilità penale, né la mancanza di precedenti penali basta da sola a concedere le attenuanti generiche. Il ricorso del conducente è stato quindi rigettato, confermando la sua colpevolezza e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Continua »