Un Fallimento aziendale richiede l'annullamento della compravendita di un immobile precedentemente trasferito da una socia a un intermediario e, successivamente, a un terzo acquirente. La Corte di Cassazione conferma che l'annullamento della compravendita originaria travolge anche l'acquisto del terzo se quest'ultimo era in malafede. I giudici hanno ricostruito la malafede sulla base di gravi indizi, tra cui il vincolo di affinità tra le parti, la sproporzione del prezzo e la mancata dimostrazione del pagamento. Di conseguenza, l'acquirente non può invocare l'usucapione decennale, riservata esclusivamente a chi acquista in buona fede, né contestare l'efficacia della sentenza a cui non ha partecipato direttamente. Il ricorso del terzo viene rigettato, confermando la perdita dell'immobile a favore della procedura fallimentare.
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