L'Amministrazione Doganale ha contestato a una Società Importatrice l'evasione del dazio antidumping su elementi di fissaggio dichiarati come indonesiani ma in realtà originari della Cina, come accertato dall'ufficio antifrode europeo (OLAF). I giudici d'appello avevano annullato il recupero dei dazi ritenendo necessaria una specifica indagine preventiva sui prezzi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio doganale, stabilendo che, una volta accertata la reale origine cinese della merce, il dazio antidumping previsto dal regolamento europeo si applica direttamente, senza bisogno di nuove indagini. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'abrogazione successiva della tariffa non ha effetto retroattivo. La causa è stata rinviata per valutare la richiesta di sgravio doganale della società.
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