Un promissario acquirente versa somme oltre al prezzo, inclusi oneri condominiali arretrati, in base a un contratto preliminare. I promittenti venditori, successivamente, rifiutano di stipulare il rogito definitivo. La Corte di Cassazione conferma che, in caso di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei venditori, l'acquirente ha diritto alla restituzione integrale di tutte le somme pagate in esecuzione del contratto, comprese quelle per le spese condominiali. La richiesta dei venditori di riavere i canoni di locazione percepiti dall'acquirente viene respinta perché non è mai stata formulata una domanda specifica nei precedenti gradi di giudizio.
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