Due aggressori feriscono alle gambe un uomo per una lite stradale. La vittima nega di conoscerli, ma le intercettazioni svelano che progetta una vendetta. Viene quindi condannata per favoreggiamento personale. La Cassazione conferma questa condanna, ribadendo che il favoreggiamento personale è un reato di pericolo autonomo, slegato dalle aggravanti mafiose escluse per gli aggressori. Al contempo, la Corte accoglie parzialmente il ricorso di uno degli aggressori: i giudici d'appello hanno omesso di valutare correttamente la tempestività e la congruità della sua offerta risarcitoria di 3.500 euro, depositata prima del giudizio abbreviato. La sentenza viene annullata con rinvio limitatamente a questo punto, con effetto estensivo anche per il complice non ricorrente, per rideterminare la pena.
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