La Corte di Cassazione ha stabilito che la riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione, introdotta dalla Riforma Cartabia, spetta anche all'imputato che, giudicato in assenza in primo grado, abbia ottenuto la restituzione nel termine per appellare. Se l'imputato, una volta celebrato il giudizio d'appello con rito abbreviato, non impugna la nuova sentenza, realizza l'effetto deflattivo voluto dalla norma, meritando il beneficio. La Corte ha quindi annullato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la riduzione, rideterminando direttamente la pena. È stata invece respinta la richiesta di applicazione di un indulto per mancanza di un provvedimento formale che lo avesse concesso.
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