Un acquirente compra un appartamento che si rivela privo di abitabilità e con gravi irregolarità urbanistiche. Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto, ma la Corte d'Appello riforma la decisione: ritiene la domanda improcedibile perché l'acquirente ha rivenduto l'immobile a terzi, interpretando questo gesto come un'accettazione del bene. La Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che la rivendita del bene non comporta automaticamente la rinuncia alla tutela. Inoltre, in caso di vendita di aliud pro alio (consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito), non si applicano i limiti restrittivi della garanzia per vizi ordinari, bensì le regole generali sulla risoluzione per inadempimento. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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