Una società di logistica ha ceduto il 100% delle quote di una sua controllata. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato l'operazione come cessione d'azienda, applicando un'imposta di registro proporzionale più onerosa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10199/2024, ha annullato l'avviso di liquidazione, stabilendo che, ai fini dell'imposta di registro, si devono considerare solo gli effetti giuridici dell'atto e non quelli economici. La cessione quote totalitaria, pertanto, non è assimilabile a una cessione d'azienda e sconta l'imposta in misura fissa.
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