La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4190/2025, chiarisce un punto cruciale del processo civile: le eccezioni sollevate in primo grado, se non specificamente riproposte nell'atto di appello, si considerano rinunciate. Nel caso esaminato, alcuni garanti si erano opposti a un decreto ingiuntivo eccependo usura e anatocismo. In appello, si sono limitati a contestare la natura del contratto di garanzia, senza reiterare le altre contestazioni. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, dichiarando il ricorso inammissibile e sottolineando che la mancata riproposizione delle eccezioni in appello ne comporta l'abbandono, rendendo irrilevante ogni altra questione sollevata.
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