Un'azienda ha impugnato un avviso di mora per il pagamento di accise sugli alcolici, ottenendo ragione in primo grado. In appello, il concessionario della riscossione ha presentato nuovi documenti per provare la notifica della cartella. I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del concessionario, dichiarando inammissibili le altre difese dell'azienda perché non aveva proposto un appello incidentale nel processo tributario. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che il contribuente interamente vittorioso in primo grado non deve proporre un appello incidentale nel processo tributario per riproporre le eccezioni rimaste assorbite, ma è sufficiente che le richiami espressamente nei suoi scritti difensivi. Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, annullato la sentenza e rinviato la causa per un nuovo esame delle difese assorbite.
Continua »