Un contribuente riceve un preavviso di fermo per circa 12.000 euro e lo impugna, lamentando genericamente la mancata notifica delle cartelle di pagamento. In appello, dopo aver visto i documenti prodotti dall'Agente della Riscossione, specifica che la notifica è nulla perché avvenuta tramite poste private. La Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile questa specificazione, considerandola una domanda nuova. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la contestazione sulla validità della notifica cartella di pagamento, anche se inizialmente generica, permette di specificarne i vizi in un secondo momento. Non è una domanda nuova, ma una semplice precisazione della difesa. Il contribuente vince e il processo dovrà essere rifatto.
Continua »