Un creditore ha promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita di un immobile effettuata dal debitore in favore del figlio. Il debitore e il figlio si sono costituiti in giudizio tardivamente, eccependo l'esistenza di un controcredito per bloccare la domanda. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato inammissibile l'eccezione perché tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno stabilito che la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio, come la compensazione, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Inoltre, la consapevolezza del danno (scientia damni) in capo al figlio è stata provata dallo stretto rapporto di parentela, dalla convivenza e dalla sproporzione del prezzo di vendita. Vince il creditore: la vendita dell'immobile resta inefficace.
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