Un lavoratore, riammesso in servizio dopo l'annullamento di un contratto a termine, veniva trasferito in un'altra regione in base a un accordo sindacale. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accordo collettivo non è sufficiente a giustificare il trasferimento e non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova trasferimento, ovvero dal dimostrare le concrete e specifiche ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge. La sentenza d'appello, che aveva validato il trasferimento basandosi solo sull'accordo, è stata annullata con rinvio.
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