Un soggetto, condannato per furto aggravato, aveva concordato la pena in secondo grado attraverso il patteggiamento in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una carenza di motivazione sulla quantificazione della pena stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: una volta accettato il patteggiamento in appello, la sentenza non può essere impugnata per motivi relativi alla congruità della pena, ma solo in caso di sua manifesta illegalità. L'accordo, infatti, implica una rinuncia a far valere tali doglianze.
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