Un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, raggiunge un accordo con la Procura per ridurre la pena principale tramite il cosiddetto 'concordato in appello'. La Corte, oltre a ratificare l'accordo, riduce di sua iniziativa anche le pene accessorie (come l'inabilitazione a gestire aziende) per adeguarle alla nuova pena principale. Paradossalmente, l'imprenditore presenta ricorso in Cassazione proprio contro questa riduzione, sostenendo che non era parte dell'accordo. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che, se le pene accessorie non sono incluse nell'accordo, il giudice d'appello ha il potere e il dovere di adeguarle alla pena principale ridotta, agendo a favore dell'imputato.
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