Un'azienda ha intimato un licenziamento per assenza ingiustificata a un proprio manager, contestandogli nove giornate di mancata presenza in sede. Il dipendente ha impugnato il recesso, sostenendo di aver svolto regolarmente le mansioni in modalità lavoro agile, concordata via email durante l'emergenza pandemica. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della sanzione espulsiva. I giudici hanno chiarito che, nel periodo emergenziale, non occorreva la forma scritta per lo smart working. Inoltre, l'azienda, avendo tollerato e confermato nel tempo la prestazione da remoto, non poteva poi contestare la mancanza del formale accordo scritto. È stato infine confermato il calcolo del risarcimento includendo il premio di produzione continuativo nella retribuzione globale di fatto. Il ricorso datoriale è stato quindi integralmente respinto.
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