La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tentata estorsione e testimonianza a carico di un imputato identificato tramite riconoscimento fotografico e dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente contestava l'attendibilità del testimone, che già conosceva l'imputato per ragioni d'ufficio, e l'utilizzo del sistema informatico Weblase. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la testimonianza della vittima può costituire prova esclusiva se sottoposta a un vaglio rigoroso di credibilità. Inoltre, in presenza di una doppia conforme, la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti, ma solo verificare la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici di merito, che nel caso di specie è risultata solida e priva di vizi.
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