Un imputato ha impugnato una sentenza di patteggiamento sostenendo la nullità della notifica, in quanto risultato "sconosciuto" presso il proprio domicilio eletto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che in caso di fallimento della notifica domicilio eletto per irreperibilità del destinatario, la procedura si perfeziona correttamente con la consegna dell'atto al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa a un presunto errore nella notifica al legale, poiché risultata inviata all'indirizzo PEC corretto.
Continua »